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Risarcimento al pedone se attraversa con il rosso
Torniamo a parlare, dopo qualche tempo, della responsabilità del conducente nell’investimento del pedone, a seguito di una recente sentenza della Corte di cassazione che ha ritenuto di nessun rilievo il fatto che il pedone avesse attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. La Corte ha confermato, ancora una volta, la massima tutela che va garantita all’utente debole della strada e l’attenzione particolare che deve essere riservata a chi procede a piedi da parte di chi guida, che deve essere pronto a intervenire anche in caso di negligenza o imprudenza. La Suprema Corte si è occupata di un caso in cui un automobilista era stato condannato per omicidio stradale avendo investito una persona. Il Tribunale aveva ritenuto il conducente penalmente responsabile e la sentenza era stata confermata dalla Corte di appello, anche se quest’ultima aveva diminuito la condanna per effetto delle attenuanti. Secondo la ricostruzione dei fatti, il conducente procedeva a una velocità superiore ai 50 chilometri orari consentita e giunto nei pressi di un attraversamento pedonale regolato da semaforo, investiva un pedone, il quale stava attraversando nonostante il semaforo pedonale fosse rosso. Secondo la difesa dell’automobilista l’investimento era ascrivibile esclusivamente al comportamento imprudente e imprevedibile del pedone. Al contrario, la Corte ha fatto presente che la persona investita non correva, si trovava già al centro della carreggiata e poiché la strada era rettilinea e adeguatamente illuminata, il conducente dell’auto avrebbe potuto certamente avvistarla. Inoltre, l’imputato aveva ammesso di aver proceduto a una velocità superiore al limite consentito e che, secondo i calcoli eseguiti dal perito, se avesse mantenuto una velocità conforme ai limiti, avrebbe avvistato il pedone e sarebbe stato in grado di arrestare il veicolo in tutta sicurezza, prima dell’urto. Alla luce di ciò, secondo la Corte di cassazione, i giudici di merito hanno correttamente escluso che il pedone potesse essere apparso all’improvviso sulla strada e che l’impatto fosse inevitabile. Tali motivazioni, a parere della Corte di cassazione, sono conformi ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo. Il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.