Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...
Non sempre il pedone ha ragione
E’ pensiero diffuso che il pedone abbia sempre ragione e forse, in passato, le decisioni dei giudici, ad esso quasi sempre favorevoli, avevano alimentato questo luogo comune. In realtà non è così e il pedone disattento potrà essere ritenuto responsabile del sinistro causato fino anche ad escludere totalmente la responsabilità dell’automobilista.

Senza dubbio è colui che utilizza su strada il mezzo più pericoloso a dover prestare maggiore attenzione agli altri utenti tant’è che, in caso di incidente, l’art. 2054 del codice civile impone una presunzione di colpevolezza a carico del conducente di un veicolo su ruote che provochi un danno a cose o persone, salvo che non riesca a provare che il danno era inevitabile. Spetterà, quindi, sempre ad esso dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e tale da determinare il sinistro. Purtuttavia, anche il pedone deve osservare delle regole quando circola per strada; infatti, l’art. 190 del Codice della Strada impone tutta una serie di comportamenti per il pedone come, ad esempio, l’obbligo di camminare su marciapiedi, banchine o, in assenza, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minor intralcio possibile alla circolazione, l’obbligo di attraversamento sulle strisce pedonali o servendosi dei sottopassaggi e, quando questi non sono presenti o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni devono impegnare la carreggiata avendo cura di dare la precedenza ai veicoli. Il mancato rispetto degli obblighi imposti al pedone non basta però ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo tenuto a dimostrare che la condotta del pedone è stata anomala, improvvisa ed imprevedibile. Prova che non sempre è facile. Ciò nonostante, si sta assistendo ad un mutamento nelle pronunce dei giudici che tendono sempre meno a riservare, come forse era in passato, una presunzione di innocenza del pedone. Così il Tribunale di Trieste in una sentenza del 7 giugno 2019 ha ritenuto una donna, che ha attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare, responsabile all’80% per essere stata investita. La Corte d’Appello di Milano, in una pronuncia anch’essa del giugno scorso, ha ritenuto totalmente responsabili dell’incidente due uomini che avevano attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, indossando abiti scuri ed in evidente stato di ebbrezza. E’ chiaro che ogni caso verrà valutato oggettivamente dal giudice. Così, ad esempio, attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che difficilmente esonererà il conducente da responsabilità; se invece il pedone sopraggiunge all’improvviso fuori dalle strisce o comunque adotta una condotta irrispettosa delle regole, la responsabilità del conducente potrebbe essere notevolmente ridimensionata.