Come sempre, per l’occasione, la “Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia...
La garanzia dei prodotti ricondizionati
Con il termine prodotti ricondizionati o rigenerati si identificano dei prodotti non nuovi a marchio originale, ma con caratteristiche estetiche e funzionali equivalenti al nuovo a seguito di un’operazione di rigenerazione effettuata dal produttore o da laboratori specializzati. Questi prodotti, solitamente dispositivi elettronici ma anche elettrodomestici, sono generalmente restituiti dal cliente che ha cambiato idea sul modello, sulla forma, sul colore del prodotto oppure lo ha erroneamente acquistato o anche perché non perfettamente funzionante. Prima di essere rimessi sul mercato, la legge prevede che questi prodotti debbano essere rigenerati, riparati, igienizzati, testati e sigillati come il prodotto nuovo, muniti di scatola, manuali e garanzia del produttore o del laboratorio che ha effettuato il restyling. I motivi che inducono i consumatori ad optare per l’acquisto di un prodotto ricondizionato sono sicuramente il costo inferiore al nuovo, a parità di prestazioni, ma non è da trascurare anche il risparmio in termini ambientali: acquistare prodotti ricondizionati significa ridurre i costi di smaltimento e l’impatto che questi dispositivi hanno sull’ambiente. Nonostante questi prodotti non siano nuovi, sono ugualmente garantiti. Se i prodotti ricondizionati sono venduti da attività commerciali sono garantiti per due anni; infatti, l’art. 133 primo comma del Codice del Consumo stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro due anni da tale momento. In sostanza, se durante i due anni successivi all’acquisto il consumatore dovesse constatare la presenza di vizi sul bene o si accorga che il prodotto acquistato non rispetta le caratteristiche promesse dal venditore, l’acquirente può chiederne la riparazione o la sostituzione a spese del venditore oppure, qualora questo non sia possibile, la riduzione del prezzo pagato o il rimborso totale dello stesso. La garanzia sui prodotti ricondizionati venduti da un commerciante ad un privato non può essere esclusa, tuttavia ai sensi dell’art. 133, ultimo comma, del Codice del Consumo è possibile che le parti si accordino per ridurla ad un anno. Questa scelta deve essere espressa chiaramente mediante l’indicazione specifica nel contratto, nelle condizioni generali di vendita o, se l’acquisto avviene online, sul sito ove si acquista. È nullo ogni patto con il quale il rivenditore limiti in altro modo la garanzia o la escluda, ad esempio circoscrivendola solamente ad alcuni vizi specifici. Qualora, invece, la vendita avvenga tra privati oppure quando il prodotto ricondizionato venga acquistato da un professionista, ad esempio un avvocato che acquista un computer rigenerato per il proprio studio, la garanzia è sempre di un anno e la presenza del vizio deve essere denunciata al venditore, ai sensi dell’art. 1495 del Codice civile, entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dell’intera garanzia.