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Il reato di stalking: cos’è e come difendersi

Il reato di stalking, o più correttamente il delitto di atti persecutori, è entrato a far parte del nostro ordinamento nel 2009 mediante l’introduzione dell’art. 612 bis del codice penale con il quale il legislatore ha cercato di dare una risposta a fatti violenti che, per la loro gravità, non si è più ritenuto opportuno inquadrare all’interno di figure già previste come, ad esempio, le molestie o la violenza privata.

08/05/2018

Si tratta di un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo, come telefonate moleste, minacce, pedinamenti, talmente gravi da incidere sulle abitudini di vita della vittima, costringendola a cambiarle, oppure tali da provocare alla stessa un grave stato di ansia e di paura, anche in assenza di manifestazione di una vera e propria patologia oppure, infine, il fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara. Lo stalking può essere commesso da chiunque e, quindi, anche da chi non ha alcun legame con la vittima; da questo punto di vista, si differenzia dal delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., ben più grave ed odioso in quanto commesso da chi ricopre un ruolo nel contesto familiare, ad esempio il coniuge, il genitore, il figlio. Si ha reato se le condotte persecutorie sono ripetute nel tempo; ciò non significa che sia necessario un numero indeterminato di episodi, anche se nella realtà purtroppo è quello che avviene, tant’è vero che la Cassazione ha ravvisato lo stalking anche in due sole condotte di minaccia o molestie. Ma quali possono essere, in concreto, queste condotte? Sicuramente è stalking pedinare ripetutamente una persona magari attendendola di nascosto all’uscita da casa, dal lavoro, dalla palestra. Tuttavia, l’ampia formulazione dell’art. 612 bis c.p., lascia intendere che ogni ambito della vita quotidiana possa essere in astratto terreno fertile per lo stalking; così, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto il cosiddetto cyberstalking, rappresentato da condotte poste in essere con l’invio di sms, e-mail, video o messaggi sui social network o le ripetute telefonate a contenuto minaccioso, ingiurioso o sessuale, oppure, di recente, lo stalking condominiale, sanzionando ai sensi dell’art. 612 bis c.p. comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa. Un breve cenno meritano, infine, i rimedi sanzionatori. Il reato è procedibile a querela della vittima da proporsi nel termine di sei mesi dall’evento. Ancor prima del processo penale, tuttavia, è prevista una procedura di ammonimento da richiedere al questore, prima di proporre querela, volta a far desistere lo stalker dai comportamenti persecutori. Degna di nota è anche la misura del divieto di avvicinamento quale misura cautelare a tutela della vittima.

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