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Eredità per i figli minori: necessario fare attenzione

Anche i soggetti minori di età possono essere destinatari di quote ereditarie e, ciò, in quanto l’accettazione dell’eredità presuppone la capacità giuridica del ricevente, qualità che si acquista dalla nascita. L’eredità può essere accettata o rinunciata e solo l’accettazione fa sì che il destinatario diventi erede a tutti gli effetti. Mentre i soggetti maggiorenni possono scegliere se accettare l’eredità puramente e semplicemente o con il beneficio di inventario, i minori possono diventare eredi solo con accettazione beneficiata. Questa modalità è prevista a tutela del patrimonio dei minori in quanto l’accettazione con beneficio di inventario limita la partecipazione dell’erede al pagamento dei debiti ereditari nel limite di quanto ricevuto. Perché è bene ricordare che con l’accettazione dell’eredità non si ricevono solo le attività, ma anche le passività che erano in capo al defunto. L’accettazione con beneficio di inventario comporta la necessità che venga redatto, nelle modalità e termini previsti dalla legge, l’inventario di tutti i beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti e debiti) intestati al defunto. E se l’inventario non viene redatto, l’erede beneficiato rimane tale? La Corte di cassazione, con sentenza n. 31310/2024 resa a Sezioni unite, si è occupata della questione che traeva origine dalla vicenda riguardante due figli minorenni, eredi del padre che aveva lasciato anche cospicui debiti. La madre dei ragazzi aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario senza, tuttavia, mai redigere l’inventario dei beni. Divenuti maggiorenni, i figli, stanti i debiti da pagare, avevano rinunciato all’eredità come previsto dall’art. 489 del Codice civile. Tuttavia, le sentenze susseguitesi nel tempo sulla vertenza, financo quella della Suprema Corte, hanno stabilito che l’accettazione beneficiata esperita dalla madre, pur in assenza di inventario, aveva già fatto acquistare ai due ragazzi la qualità di erede in modo definitivo e irrevocabile, così vanificando l’effetto della successiva rinuncia. In particolare, la Cassazione, richiamandosi al principio “semel heres semper heres”, ovvero chi diviene erede lo è per sempre, ha chiarito che la dichiarazione di accettazione beneficiata resa dal legale rappresentante dei minori (la madre) produce effetti definitivi; quindi, i minori acquistano la qualità di erede indipendentemente dalla redazione o meno dell’inventario. L’articolo sopra citato concede al minorenne il termine di un anno dalla raggiunta maggiore età per redigere l’inventario, ma non consente la facoltà di rinunciare a un’eredità già accettata. Quindi, il rispetto delle modalità per la redazione dell’inventario nel termine previsto dall’art. 489 del Codice civile consente solo di evitare la decadenza dal beneficio di inventario; in mancanza, il figlio divenuto maggiorenne, diviene erede puro e semplice, con la conseguenza che dovrà provvedere, proporzionalmente alla quota di eredità, al pagamento dei debiti ereditari. È, quindi, importante prestare la dovuta attenzione alle pratiche successorie al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

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