Come sempre, per l’occasione, la “Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia...
Dal 1° ottobre le misure antismog in città. Molte le deroghe. Lo scorso anno più sforamenti
Domenica 1 ottobre entreranno in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili in virtù dell’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Anche per il 2023 è prevista una serie di deroghe per permettere lo svolgimento delle attività lavorative, sportive e il raggiungimento di ospedali, case di cura e altri servizi primari. Non ci sono modifiche rispetto alle misure 2022-2023. È prevista la sospensione dell’ordinanza dal 18 dicembre al 7 gennaio.
Il bilancio del tavolo tecnico zonale
Si è svolto nel frattempo ieri, nell’Auditorium del Sant’Artemio, il Tavolo Tecnico Zonale per l’ambiente al quale la Provincia di Treviso ha convocato tutti e 94 i Comuni della Marca Trevigiana: obiettivo dell’incontro, riepilogare le misure indicate a livello regionale dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza per ridurre le emissioni in atmosfera (domeniche ecologiche, limitazioni al traffico in programma, progetto Move-In) e presentare i dati Arpav relativi alla qualità dell’aria 2022 e quelli del primo semestre 2023, con particolare riferimento ai livelli di Pm10.
Hanno preso parte al Tavolo in presenza, su delega del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, la consigliera provinciale delegata all’Ambiente, Marianella Tormena, Arpav, i sindaci e gli assessori dei Comuni, l’Ulss 2 Marca Trevigiana, la Prefettura di Treviso e l’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto.
Il monitoraggio sulla qualità dell’aria in Provincia di Treviso a cura di Arpav ha evidenziato come nel 2022 i limiti del biossido di azoto, inquinante collegato principalmente al traffico, sono sempre stati rispettati in tutte le centraline del territorio, con dati confrontabili con quelli del 2021; allo stesso modo, anche le concentrazioni medie di PM2.5 hanno rispettato il limite annuo di 25 μg/m 3, registrando valori leggermente superiori rispetto al 2021 ma tendenzialmente inferiori rispetto al triennio 2018-2020. Per quando riguarda il PM10, Arpav non rileva nel 2022 superamenti del limite annuale, fissato a 40 μg/m3, rispettato in tutte le centraline che monitorano questo inquinante, tuttavia le concentrazioni medie sono leggermente superiori al 2021 e confrontabili con il triennio precedente; sempre in relazione al PM10, il numero di superamenti del limite giornaliero (fissato a 50 μg/m3 , da non superare per più di 35 giorni all’anno), è risultato in aumento rispetto all’anno precedente, ma inferiore a quello registrato nel 2020. Nell’anno 2022 le maggiori concentrazioni sono state registrate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre. Nell’inverno scorso, precisamente nel periodo che va da ottobre 2022 ad aprile 2023, gli eventi di accumulo più significativi nel territorio della provincia di Treviso si sono verificati tra dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, con 35 giorni di allerta 1 (ovvero quando vengono superati i limiti di PM10 per 4 giorni consecutivi) e 2 giorni di allerta 2 (quando vengono superati i 10 giorni consecutivi).
L’analisi di ARPAV ha messo a confronto anche il numero di superamenti del valore limite giornaliero del PM10 dal 1 gennaio al 19 settembre 2022 con i primi dati parziali del 2023: l’andamento, in linea generale, evidenzia presso la stazione di riferimento della Marca Trevigiana di Treviso – via Lancieri, valori inferiori nel 2023 (33 superamenti), rispetto al 2022 (39 superamenti): allo stato attuale il numero di superamenti registrato nel 2023 è inferiore a quello registrato l’anno precedente nello stesso periodo.
Nel corso del Tavolo Tecnico, infine, è stato presentato ai sindaci il progetto della Regione Veneto Move-In rivolto alla cittadinanza, che dà la possibilità, su base volontaria, di inserire una scatola nera (che registra distanze percorse e stile di guida ) sulle auto più datate, per consentire agli utilizzatori di guidare comunque il proprio veicolo, anche in caso di limitazioni del traffico, senza blocchi orari o giornalieri, rispettando però un valore massimo di percorrenza chilometrica annuale: questo limite sarà indicato a livello regionale nelle prossime settimane in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.
Le misure
Dal 1 ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024 sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali - dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina EURO 0 e EURO 1, ai veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, ai veicoli commerciali diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. Quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 si passa al livello di allerta 1 (livello arancio). In tal caso non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, gli autoveicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, le autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, i veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1. Il livello di allerta 2 (livello rosso), infine, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.
In questo caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, a ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1, ai veicoli a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, alle autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 e ai veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30).
Le deroghe
Saranno esentati dal divieto le seguenti categorie di veicoli:
Veicoli a basse emissioni: veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico); veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano.
Trasporti collettivi: autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni: veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità; veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario; veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza; veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno; veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana; veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società. Commercianti, trasporto merci, cantieri veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso; veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili; tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15 alle 17, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all’interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17. 30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).
Targhe estere e turismo: veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all’estero; veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.
Lavoratori e turnisti: veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa- lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro.
Cerimonie: veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.
ISEE ed età: veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).
Titolo autorizzatorio. Potranno circolare in deroga con apposito titolo autorizzatorio – tramite autocertificazione scaricabile dall’apposita sezione del sito web del Comune di Treviso che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione – i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per visite mediche, cure e analisi programmate; i veicoli per prestazione assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l’acquisto di beni di prima necessità; i veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi per asili nido, scuole dell’infanzia, scuole secondarie di primo grado, limitatamente alla mezz’ora antecedente e successiva all’inizio e alla fine delle lezioni; veicoli di società sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
Il divieto di circolazione riguarderà tutto il territorio comunale tranne la tangenziale sud (tratto di S.R. n.53 ricadente entro i confini comunali), il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Noalese per raggiungere l’aeroporto; il percorso tra l’uscita della strada tangenziale (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcaferrovia della stazione ferroviaria e ritorno; il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Cittadella della Salute per raggiungere l’ospedale Cà Foncello e i parcheggi collegati; il percorso per raggiungere e per allontanarsi dall’area Prato Fiera (fatte salve le limitazioni previste nei periodi di occupazione dell’area per le Fiere di San Luca) dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Viale IV Novembre e Via Sant’Ambrogio di Fiera; i percorsi per raggiungere e per allontanarsi dall’area “Scalo Motta” per veicoli adibiti ad operazioni di carico/scarico intermodale “strada – ferrovia”; i percorsi dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Via Leonardo Da Vinci, Via Umberto Saba, Via Bivio Motta e viceversa e da Via Bivio Motta, percorrendo Via Giacomo Zanella, Viale Brigata Marche e Via Bibano in direzione Comune di Carbonera e viceversa.
Impianti termici. È stata inoltre emanata la nuova Ordinanza per la limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, valida sempre dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024. In particolare, durante il periodo di funzionamento degli impianti termici, non dovrà essere superata la temperatura di 19°C (con tolleranza di +2° C) in abitazioni, uffici ed attività commerciali e la temperatura di 17°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. Per i periodi ed il numero massimo di ore giornaliere di accensione degli impianti termici si rinvia alle norme nazionali vigenti. Sarà vietato l’utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017. Anche qui ci sarà una deroga per esigenze primarie e di sostentamen il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento. Con l’allerta “verde” sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere, previa formale comunicazione dei responsabili dell’attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell’ambito delle rispettive competenze.
Comunicazione. I cittadini verranno tempestivamente informati sui cambiamenti di stato di allerta attraverso il sito web istituzionale www.comune.treviso.it, le pagine Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Treviso, la app per smartphone TrevisoApp (disponibile per i sistemi iOS e Android), pannelli a messaggio variabile e tramite SMS al numero 345-7711855 (per iscriversi basta inviare un messaggio contente il testo “iscrivi”), via mail iscrivendosi alla newsletter su (www.comune.treviso.it/mailinglist/subscribe.php) o chiamando il numero verde 800732233.