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Montebelluna, gioco d'azzardo: il Comune interviene con un'ordinanza sulle sale giochi

Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha firmato ieri l’ordinanza con cui viene disciplinato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi.

Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha firmato ieri l’ordinanza con cui viene disciplinato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi.

L’ordinanza arriva dopo un percorso amministrativo volto a contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali.

Il percorso ha visto, lo scorso agosto, l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento - redatto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana - sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse” che è entrato in vigore a novembre.

Il Regolamento prevedeva che l’orario di apertura delle sale giochi - o sale VLT e del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, venisse definito tramite ordinanza del sindaco.

Spiega il Capogruppo Lega Nord e Presidente della Commissione Regolamenti, Adalberto Bordin: “Il Regolamento è stato condiviso dal Sindaco, dai consiglieri di maggioranza e minoranza poiché il problema del gioco d’azzardo non ha colore politico e necessita di essere regolamentato in modo responsabile. A livello comunale non possiamo limitare in modo sostanziale ciò che è diventato ormai un problema socio – sanitario di livello nazionale, tuttavia siamo determinati ad usare tutti gli strumenti di nostra competenza per arginare il fenomeno. Purtroppo in mancanza di una legge nazionale che regolamenti in modo responsabile questo fenomeno, dobbiamo accontentarci di porre in essere tutte le prescrizioni e le limitazioni previste a livello comunale, come ad esempio la regolamentazione dell’orario di funzionamento delle VLT. Per tale motivo non saranno più possibili l’ampliamento delle sale slot già esistenti, né l’apertura di nuove sale slot o la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio entro 500 metri dai luoghi sensibili e 100 metri dai luoghi che commercializzano denaro ed oro. Agendo sull’orario, faremo ad esempio in modo che i giovani non abbiano la possibilità di giocare d’azzardo nelle sale slot già esistenti in prossimità delle scuole- Il gioco d’azzardo dovrebbe essere regolato responsabilmente da una legge nazionale in quanto i Comuni si trovano a dover regolamentare tale fenomeno con le armi spuntate come Davide contro Golia. Siamo comunque convinti della bontà del nostro regolamento e ci auguriamo che anche lo Stato cominci a legiferare in modo incisivo sul tema, per evitare il proliferare di una piaga sociale dai risvolti sanitari e umani tutt’altro che trascurabili”.

 

Lordinanza

Con l’ordinanza vengono dettagliate le limitazioni consentite dal Regolamento stabilendo l’orario di esercizio dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nelle sale giochi giochi autorizzate ex art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) ed il funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso esercizi autorizzati (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.), esercizi autorizzati (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.) e le sale di raccolta scommesse.

L’ordinanza stabilisce l’orario di esercizio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni per le stesse attività se ubicate a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” intendendo istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le

scuole dell’infanzia, biblioteche, urban center, centri di aggregazione giovanili, impianti sportivi, luoghi di culto, oratori e patronati, strutture ricettive per categorie protette, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, centri culturali aperti al pubblico, stazioni di treni e di autobus, aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere.

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