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Festa del papà e strane sentenze

Pure coincidenze? A ridosso del 19 marzo sono state emesse due ordinanze a dir poco “curiose”. La prima è quella del Tribunale di appello di Trento che il 23 febbraio scorso ha concesso a due uomini il riconoscimento di padri di due gemelli, nati all’estero da una maternità surrogata.

17/03/2017

Pure coincidenze? A ridosso del 19 marzo, festa del papà, sono state emesse due ordinanze a dir poco “curiose”. La prima è quella del Tribunale di appello di Trento che il 23 febbraio scorso ha concesso a due uomini il riconoscimento di padri di due gemelli, nati all’estero da una maternità surrogata. Questa coppia omosessuale, di cittadinanza italiana, aveva effettuato un viaggio in Canada, dove la maternità surrogata è legalmente permessa. Qui nel 2011, col patrimonio genetico di uno dei due uomini, la coppia aveva avuto due gemelli da una donna che si era prestata all’inseminazione artificiale. La legislazione canadese aveva riconosciuto la duplice paternità dei due uomini nei confronti dei gemelli, che ora hanno circa sei anni. La disposizione del Tribunale di Trento si fa forte del fatto che esiste già un legame parentale tra la coppia omosessuale e i due bambini e che i due gemelli hanno diritto ad essere riconosciuti figli da entrambi i papà per poter godere di maggiori garanzie future (il principio della salvaguardia del “diritto del minore”). Si è ritenuto del tutto ininfluente il modo in cui i due bambini sono venuti al mondo: non importa cioè che si tratti di maternità surrogata (più brutalmente “utero in affitto”), la cui pratica in Italia – e in tutta la UE – è considerata illegale perché ritenuta profondamente lesiva della dignità della donna e del nascituro.
Da Trento a Firenze. Il secondo caso riguarda la sentenza del Tribunale dei minori di Firenze che nei primi giorni di marzo ha riconosciuto valida anche per l’Italia l’adozione di due bambini, ottenuta precedentemente in Gran Bretagna, affidata ad una coppia gay. La coppia di uomini – cittadini italiani ma residenti all’estero – aveva ottenuto l’adozione di una coppia di fratellini perché la legislazione inglese concede l’adozione anche a coppie omosessuali e a single. Successivamente, i giudici di Firenze su richiesta della coppia hanno disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti emessi dalla Corte inglese ed ai bambini sono stati così riconosciuti lo status di figli e la cittadinanza italiana. Resta il fatto però che la legislazione italiana non consente l’adozione a coppie gay o a single, ma solo a coppie eterosessuali che vivono stabilmente insieme da almeno tre anni.
L’adozione per coppie gay rientra dalla finestra. Sono tante le considerazioni che affiorano. Paradossalmente verrebbe da dire che sembra esserci molto desiderio di essere padri… Ma – ahimé – la verità non è questa, visto il continuo declino della natalità in Italia. Un primo versante su cui riflettere è quello giuridico. Ci troviamo di fronte a legislazioni differenti, che regolano in modo diverso la maternità surrogata e l’adozione a coppie omosessuali. Quale legislazione deve prevalere e come regolare il rapporto tra le differenti legislazioni? Non solo. Vi è chi afferma che queste due sentenze non siano congruenti con l’ordinamento italiano – come sostiene invece chi le ha emesse – e ci siano dunque dei vizi di forma: per questo motivo ci saranno dei ricorsi. La sensazione che si ha è che la famosa “stepchild adoption” – stralciata dalla legge sulle unioni civili dell’onorevole Cirinnà – sia uscita dalla porta per rientrare dalla finestra. Insomma, basta andare all’estero per avere dei figli (con maternità surrogata o adozione) e poi effettuare la trascrizione in Italia. Un secondo versante – più delicato e serio – è quello del diritto del minore. Chi avvalla le decisioni di Trento e Firenze sostiene che questi bambini ci sono già, cioè sono un dato di fatto e pertanto va loro dato il massimo della garanzia e dei diritti. In effetti, avere due padri e il riconoscimento a figli significa avere accesso ad una maggiore tutela. Tuttavia, è anche vero che questo tipo di sentenze non solo regola ciò che già esiste ma contribuisce a consolidare un certo tipo di prassi. Grazie a questo tipo di legiferazione saranno sempre più numerosi i casi di coppie omosessuali che si sentiranno autorizzate ad avere o ad adottare dei bimbi. Ne è consapevole il legislatore?
Maternità surrogata. Una terza considerazione – molto grave – riguarda la maternità surrogata. Al momento – ma c’è da chiedersi chissà per quanto – in Italia e in Europa c’è unanimità nel ritenerla una modalità di generazione esecrabile. In Canada e in altri Paesi (dell’Est Europa e dell’Asia) è permessa a patto che “sia gratuita”. Anche se fosse gratuita – cosa tutta da verificare – è accettabile riprodurre esseri umani “su richiesta” e poi affidarli a terzi? O ancora più radicalmente è davvero legittima una tale domanda da parte di qualsivoglia coppia, etero o omosessuale che sia?
L’alterità. Una quarta considerazione riguarda il ruolo dell’alterità ovvero della differenza uomo-donna nella coppia e nell’educazione dei figli. Siamo proprio sicuri – come la propaganda pro gender va sostenendo, appoggiandosi su “proprie” ricerche – che è ininfluente il legame biologico o la compresenza di padre e madre nello sviluppo di un bimbo? Dio, decidendo di farsi uomo, ha scelto una coppia costituita di un uomo e una donna. Come dire che la differenza uomo-donna ha avuto un significato anche nella formazione e nell’educazione di Gesù. Non è che stiamo perdendo di vista le evidenze originarie?

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