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Via le Province, arrivano le Città metropolitane
L'approvazione definitiva della Camera è arrivata oggi. le Province diventano enti di secondo livello. Ecco cosa cambia negli Enti locali.
Via libera definitivo della Camera al ddl Delrio che prevede l'abolizione delle Province come ente elettivo. I voti favorevoli sono stati 260, i contrari 158 e 7 le astensioni. I si' sono arrivati da Partito democratico, Nuovo centrodestra, Scelta civica e Popolari per l'Italia, mentre i no da Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Sel e Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale. Il ddl, che oltre all'abolizione delle province prevede anche norme sulle citta' metropolitane e le unioni e le fusioni dei comuni, con il voto di oggi e la successiva pubblicazione in Gazzetta diventa legge dello Stato.
''Approvato questo Disegno di Legge, ora l'impegno di tutti dovra' essere quello di fare funzionare le nuove Province e le 10 Citta' metropolitane, per continuare ad assicurare livelli efficienti di servizi ai cittadini''. Cosi' commenta il Presidente dell'Upi Antonio Saitta l'approvazione della Legge che riordina e riforma le Province e istituisce le Citta' metropolitane. ''I prossimi mesi i Presidenti delle Province saranno chiamati a gestire una fase davvero importante - sottolinea il Presidente Saitta - perche' sara' necessario assicurare il passaggio alla nuova organizzazione in tutte le attuali Province che nasceranno da questa trasformazione, assicurando enti efficienti ai nuovi Sindaci Presidenti di Provincia e ai nuovi Consigli provinciali che saranno eletti tra Sindaci e amministratori comunali in autunno. Una fase delicata che ci vedra' impegnati ad assicurare che la riorganizzazione degli enti non comporti disservizi. I Sindaci che prenderanno il posto dei Presidenti di Provincia avranno poi un ruolo importante, viste le funzioni chiave che, nei diversi passaggi parlamentari, sono state assegnate alle Province: dalla gestione dell'edilizia scolastica alla programmazione della rete scolastica; dalla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento alla tutela e valorizzazione dell'ambiente; dalla pianificazione dei servizi di trasporto all' autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, dalla costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale, fino alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
Le principali novità contenute nella nuova legge
Città metropolitane. Con la nuova legge vengono individuate 9 citta' metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la citta' metropolitana di Roma capitale. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E' previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla citta' metropolitana.
Nascono i sindaci metropolitani. Gli organi della citta' metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana e' svolto a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano e' il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 24 a 14). E' organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della citta' metropolitana.
Come saranno istituite le Città metropolitane. Per la prima istituzione delle citta' metropolitane e' delineato un procedimento articolato. Queste sono istituite con l'entrata in vigore della legge nel territorio della ononima provincia. Fa eccezione Reggio Calabria, per la quale sara' necessaria una diversa tempistica per tenere conto della attuale situazione di scioglimento del comune. Per la predisposizione dello statuto della citta' metropolitana, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria, da lui presieduta, con il compito di redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto. In via derogatoria rispetto alle disposizioni della legge di stabilita' per il 2014, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il primo gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.
Come sarà eletto il Presidente della Provincia. Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E' eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni . Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco). L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto e' ponderato. E' eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione
Il nuovo Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale e' organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso e' ponderato. E' prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista e' composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere ne' inferiore alla meta'. Il voto non e' pero' attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.
Nasce l’assemblea dei sindaci. L'assemblea dei sindaci e' composta dai sindaci dei comuni della provincia. E' competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto puo' attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Unioni e fusioni di Comuni. La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l'abolizione dell'unione di comuni per l'esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest'ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1* gennaio al 31 dicembre 2014. E' prevista la gratuita' delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed e' estesa l'applicabilita' delle disposizioni in materia di ineleggibilita', incandidabilita', incompatibilita' e inconferibilita' relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.