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Bullismo e cyberbullismo, la legge arriva alla Camera

Approvata dal Senato nel 2015 e modificata dalle Commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, la proposta di legge è arrivata alla Camera oggi. Il passaggio in Commissione ha arricchito in particolare la parte su prevenzione e educazione.

Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo con particolare attenzione alle strategie da adottare verso i minori, che siano autori o vittime di reati, privilegiando educazione e formazione anche nei confronti degli under21. Sono gli obiettivi della proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” (prima firmataria Elena Ferrara del Pd) la cui discussione è iniziata questa mattina alla Camera. Discusso e votato in prima lettura al Senato nel 2015, il testo composto da 8 articoli è stato modificato dalle Commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera lo scorso 27 luglio: in particolare, è stata arricchita la parte che riguarda la prevenzione, è stato previsto un allargamento delle norme anche ai maggiorenni ed è stata ampliata la definizione di cyberbullismo, ampliamento quest’ultimo che ha suscitato polemiche, in particolare da parte dei Cinque Stelle che hanno parlato di “norma ammazza-web”.

Bullismo e cyberbullismo

L’articolo 1 della proposta di legge contiene le finalità dell’intervento e le definizioni di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come “l’aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singolo o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”. Ne sono esempio: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative a razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica, aspetto fisico o condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è definito come “fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzato attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea e altre piattaforme telematiche”. Il passaggio alle Commissioni Giustizia e Affari sociali ha portato a un’estensione della definizione che, nel testo in discussione alla Camera, prevede che ulteriori manifestazioni di cyberbullismo siano da considerare “la realizzazione e diffusione online, attraverso Internet, chat-room o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima, il furto di identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione”. 

Istanza al gestore e al Garante della privacy

L’articolo 2 prevede in caso di cyberbullismo la possibilità per chiunque (anche minore ultraquattordicenne), per il genitore del minore o chi ne eserciti le funzioni di chiedere al gestore del sito Internet di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti che lo riguardano e costituiscono cyberbullismo. Il Garante per la protezione dei dati personali deve verificare l’intervento e, se la misura richiesta non è stata adottata entro 24 ore, vi provvede direttamente. 

Il tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio

La costituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo è prevista dall’articolo 3. Al tavolo partecipano i rappresentanti dei ministeri interessati, della Conferenza unificata, dell’Autorità per le garazie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma Safer Internet Italia. Vi partecipano anche una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo è chiamato a redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione di bullismo e cyberbullismo (entro 60 giorni dalla sua istituzione) e a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Con il piano di azione integrato devono essere stabilite le iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini, coinvolgendo i servizi socio-educativi presenti sul territorio. 

Misure in ambito scolastico

L’articolo 4 prevede l’adozione da parte del Miur di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuola, in collaborazione con la polizia postale, che devono includere la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Inoltre, prevede l’istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo. L’articolo 4bis affida al dirigente scolastico il compito di informare i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo e di convocare minori, genitori e referente scolastico per l’adozione delle misure necessarie. 

Sostegno dell’attività della Polizia postale

L’articolo 5 prevede misure di sostegno all’attività della Polizia postale a cui sono assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico sui risultati dell’attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, la proposta di legge prevede un finanziamento di 220 mila euro all’anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet (istituito dalla legge 48 del 2008).

Ammonimento del questore

La disciplina è mutuata da quella dello stalking e ha l’obiettivo di evitare il ricorso alla sanzione penale e a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. L’ammonimento è possibile per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o denuncia. Il questore convoca il responsabile ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. 

Modifiche al codice penale

L’articolo 6bis introduce nell’articolo 612bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking). Oggi lo stalking commesso per via telematica o informatica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è da 6 mesi a 5 anni). La modifica comporterebbe per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni. La stessa pena è prevista se il reato è commesso con particolari modalità: scambio di identità e invio di messaggi o divulgazione di testi o immagini o mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno, minacce o mediante la realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o minaccia.

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