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Parrucchiere o estetista sbadati: che fare?

A chi non è capitato di chiedere al parrucchiere solo una spuntatina per ritrovarsi, invece, un taglio completamente diverso da quello voluto o che non dona per niente al proprio viso, ovvero una tinta molto più chiara o più scura della nostra.

06/02/2020

Oppure di recarci dall’estetista per una semplice pulizia del viso che, magari, ci lascia delle irritazioni anche per molti giorni o per una ceretta troppo invasiva che ci provoca delle abrasioni. Sono situazioni sicuramente poco piacevoli che, nei casi più gravi, possono determinare delle vere e proprie lesioni. Che fare in queste circostanze? La prestazione che il parrucchiere o l’estetista rendono al cliente è da inquadrare nell’ambito del contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 e seguenti c.c.; in caso di trattamento non correttamente eseguito o che arreca dei danni, il prestatore d’opera potrà essere ritenuto responsabile del danno cagionato, in forza del contratto intercorso con il cliente e, quindi, sarà obbligato a risarcire il danno. Inoltre, nelle ipotesi più gravi che determinino la lesione del diritto alla salute del cliente, tutelato dall’art. 32 Cost. (es. un’ustione determinata dall’acido della tinta o da un peeling troppo invasivo della pelle), alla responsabilità contrattuale potrà aggiungersi anche quella extracontrattuale per il danno ingiusto che obbliga colui che lo ha cagionato a risarcire il danno secondo le previsioni dell’art. 2043 c.c., oltre ancora alla responsabilità penale per il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall’art. 590 c.p.. Se poi la prestazione viene eseguita da un professionista che opera all’interno di un centro estetico, alla responsabilità del singolo prestatore d’opera potrà affiancarsi anche quella del titolare della struttura, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per i danni arrecati dai propri collaboratori oltre ad una responsabilità penale per non aver adeguatamente vigilato sulle attività poste in essere dai propri dipendenti. Fortunatamente i casi portati all’attenzione dei giudici non sono così frequenti, tuttavia è da segnalare una sentenza del Giudice di Pace di Catania, piuttosto datata ma considerata addirittura rivoluzionaria, che ha deciso il caso di una futura sposa che in vista delle nozze si era recata dal parrucchiere per ottenere una particolare pettinatura in linea con lo stile dell’abito prescelto. La donna era riuscita a dimostrare in causa che il parrucchiere aveva invece eseguito un taglio molto corto che mal si intonava all’abito, tanto da costringere la sposa a cambiare outfit e, addirittura, rinviare la data delle nozze dovendo attendere la ricrescita dei capelli! Ebbene, il Giudice di Pace ha ritenuto che il parrucchiere non fosse stato adeguatamente diligente nell’adempimento della prestazione richiesta dalla cliente cagionandole sia un danno biologico che un danno da relazione, tanto da condannarlo a risarcirle il danno, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c.

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