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Esiste un diritto di ritenzione per le officine meccaniche

Lo sappiamo tutti, se portiamo l’auto dal meccanico, poi non possiamo uscire a bordo della stessa senza aver prima pagato la riparazione.

Ma il meccanico può legittimamente rifiutarsi di consegnare il mezzo se non è stato pagato? La risposta è sì, ed è quello che la legge definisce come diritto di ritenzione ovvero la facoltà concessa al creditore di trattenere presso di sé il bene fino al pagamento della prestazione fornita. La legge prevede il diritto di ritenzione in ipotesi tassative in modo tale che nessuno possa pensare di potersi fare giustizia da sé e, quindi, Ë una facoltà prevista, ad esempio, nel contratto di deposito, nel contratto di trasporto e, appunto, a favore delle officine. Ma quali sono le condizioni affinché il diritto di ritenzione sia legittimo? Per poterlo esercitare il meccanico o il carrozziere deve vantare un credito per le prestazioni fornite e detto credito deve essere certo (il creditore deve aver diritto a ricevere il pagamento, quindi deve avere eseguito la propria prestazione), liquido (di importo determinato o determinabile) ed esigibile (la data per il pagamento deve essere già trascorsa). Inoltre, il creditore deve avere eseguito la prestazione in buona fede, ovvero con la ragionevole consapevolezza che colui che ha portato l’auto in officina o ha commissionato le riparazioni avesse la capacità di disporre del mezzo per esserne il proprietario, l’utilizzatore o un suo delegato. In presenza di dette condizioni e in assenza del pagamento, l’officina può trattenere presso di sé il veicolo fino a che non riceverà la somma dovuta. E se ad affidare il mezzo all’officina è un soggetto che ha dei debiti pregressi nei confronti del meccanico, quest’ultimo può operare il diritto di ritenzione? La risposta è no, perché deve sempre sussistere una connessione diretta e immediata tra il credito vantato e la cosa oggetto di ritenzione; quindi, il diritto può essere azionato solamente per il credito derivante dalla riparazione effettuata sul mezzo e non per crediti pregressi. L’ultima condizione affinché il diritto di ritenzione sia legittimamente esercitato riguarda il modo in cui viene trattenuto il veicolo, perché l’officina deve limitarsi a detenere il bene, finché il debito non venga estinto, ma non può usarlo come fosse proprio, quindi non lo può guidare, non lo può noleggiare, non lo può ovviamente vendere. Diversamente, sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita che, previsto dall’art. 646 del Codice penale, punisce colui che si appropria di una cosa altrui per trarne un ingiusto profitto. E’ anche per tale motivo che deve sussistere una relazione diretta tra la cosa e il credito vantato.

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