sabato, 04 maggio 2024
Meteo - Tutiempo.net

Danno da insidia stradale, ecco quando va risarcito

Buche, dislivelli, tombini troppo alti o basculanti, parapetti che sporgono, punti luce incassati sul pavimento della piazza, scalini scivolosi, marciapiedi dissestati. Insomma, andare per strada il più delle volte equivale ad affrontare un percorso ad ostacoli e può capitare che ad avere la peggio sia l’utente della strada che non si avvede di tali insidie. L’insidia stradale, che la giurisprudenza nel corso degli anni ha anche ribattezzato come “trabocchetto”, è costituita da una situazione o un elemento di pericolo che rende la strada per l’appunto pericolosa o inadeguata al normale uso. Deve trattarsi di un pericolo non visibile o scarsamente visibile e non prevedibile, cosicché l’utente della strada non lo possa evitare usando la normale diligenza. Se tale insidia provoca un danno, chi lo subisce potrebbe aver diritto al risarcimento del danno. Dal punto di vista giuridico, la fattispecie è regolata dall’art. 2051 del Codice civile che prevede la responsabilità, risarcitoria, in capo al soggetto che ha la custodia della cosa che ha provocato il danno. Secondo la norma del Codice, il pedone che inciampa sul marciapiede rotto o incappa in una buca procurandosi un danno, può chiedere il risarcimento al comune o all’ente che ha in custodia la strada, la piazza o un altro spazio pubblico sul quale si è verificato l’evento dannoso ed il custode potrebbe trovarsi nella condizione di dover risarcire il danno. È doveroso l’uso del condizionale perché la previsione della legge è generica, e non potrebbe essere altrimenti, tant’è che le decisioni dei giudici in ordine alla risarcibilità di tale danno sono piuttosto variegate. Infatti, la responsabilità dell’ente custode non è assoluta né automatica per il solo fatto di essere custode perché il danneggiato potrebbe avere una quota di colpa, o addirittura tutta la colpa, nell’aver cagionato il danno a sé stesso. Ovvero, se il danneggiato non è stato abbastanza accorto o sia stato addirittura negligente o imprudente, potrebbe vedersi ridurre notevolmente il risarcimento del danno finanche ad escluderlo. Se ad esempio un pedone cammina guardando il cellulare, inciampa su una buca e si frattura un arto, potrebbe non aver diritto ad alcun risarcimento perché, se non fosse stato distratto a guardare il telefono, magari si sarebbe accorto dell’insidia stradale ed avrebbe potuto evitarla. Viceversa, se il pedone cammina di notte in una zona scarsamente illuminata e cade sul marciapiede dissestato procurandosi un danno, potrebbe essere integralmente risarcito dal custode della strada che non ha tenuto il marciapiede in buono stato di manutenzione. La norma del Codice civile fa salvo il caso fortuito, ovvero il custode che, pur in presenza di un’insidia stradale reale (ad esempio una buca), dimostri che il danno derivato all’utente della strada è dovuto non ad una negligenza colposa del custode ma ad un caso (ad esempio perché la buca si è formata a causa della pioggia abbondante caduta poco prima del fatto), potrebbe andare esente da responsabilità. Quindi, casi apparentemente simili potranno condurre a decisioni assai diverse a seconda delle connotazioni particolari di ognuno di essi.

SEGUICI
EDITORIALI
archivio notizie
25/01/2024

Per questo, più volte (anche l’8 gennaio scorso al Corpo diplomatico accreditato presso la s. Sede),...

11/01/2024

La morte di don Edy ha sconvolto tutti, sia noi sacerdoti che i laici e le comunità cristiane che egli...

TREVISO
il territorio