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Danni nei park a pagamento: chi paga?

Gran parte degli automobilisti utilizza regolarmente i parcheggi meccanizzati a pagamento trovando, una volta oltrepassata la sbarra o ritirato il biglietto, un cartello affisso con la dicitura: “La direzione non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti”. E’ legittimo tale esonero di responsabilità? A chiarire la questione, confermando il proprio consolidato orientamento, è la Corte di Cassazione con una recente decisione. Vediamo il caso. Una società ha convenuto in giudizio il gestore di un parcheggio automatizzato di un aeroporto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto dell’auto. Il Tribunale ha qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia, rigettando la domanda della proprietaria del veicolo rubato che, non condividendo tale sentenza, ha proposto appello. Tuttavia, anche la Corte d’Appello, seppur qualificando diversamente il contratto, ossia come contratto di locazione con esclusione dell’obbligo di custodia, ha rigettato la domanda. La proprietaria del veicolo, quindi, è ricorsa in Cassazione e questa volta le cose sono cambiate. La Corte, infatti, ha riconosciuto la fondatezza della domanda di risarcimento e ha disposto che il contratto di parcheggio deve considerarsi assimilabile al contratto di deposito, con tutto ciò che ne consegue relativamente alla responsabilità. La Corte di Cassazione ha ritenuto innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in colui che la accetta l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo. Pertanto, il gestore del parcheggio assume la responsabilità di custodire il veicolo e non può limitarsi a invocare la clausola di esonero da responsabilità eventualmente contenuta in cartelli apposti all’interno dell’area o sul biglietto ritirato all’ingresso. Tale clausola, infatti, è da considerarsi vessatoria e per avere efficacia deve essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Il giudice di legittimità si è spinto oltre affermando che la conclusione del contratto di parcheggio va collocata nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso. Conseguentemente, le eventuali segnalazioni di esonero da responsabilità poste all’interno dell’area, riguardando un momento successivo alla conclusione di un contratto, sono inidonee ad incidere sul contenuto del contratto medesimo già concluso. Dunque, sulla base di tali principi, si può ritenere che in casi analoghi a quello trattato dalla Corte di Cassazione sia possibile proporre una domanda di risarcimento del danno nei confronti del gestore del parcheggio.

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