giovedì, 21 novembre 2024
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Anche ciclisti e pedoni devono rispettare le regole stradali

Obbligo di utilizzare i marciapiedi, le banchine, i viali e gli spazi predisposti per i pedoni. Procedere in fila unica per i ciclisti. Ma non solo.

Sempre più persone circolano su strada a piedi e in bicicletta, sia per tenersi in forma sia per vivere all’aria aperta e godere delle bellezze dei paesaggi e della natura. Anche per loro esistono delle regole che non sempre vengono rispettate. Tutti dovremmo sapere che, nei centri abitati, il pedone ha l’obbligo di utilizzare i marciapiedi, le banchine, i viali e gli spazi per lo stesso predisposti. Se tali spazi mancano o sono interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli così da avere il traffico di fronte, evitando di essere investiti alle spalle, regola che vale anche se il pedone transita fuori dai centri abitati. Se si cammina in compagnia, ci si dovrà disporre in fila indiana. Nelle ore serali, se le strade sono prive di illuminazione, è opportuno utilizzare una torcia o munirsi di abiti con riporti catarifrangenti. Quando si deve attraversare la strada, bisogna servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e soprappassaggi. Se non ne esistono, si dovrà attraversare in senso perpendicolare dando la precedenza ai veicoli. È vietato attraversare diagonalmente, come spesso si vede fare, attraversare le piazze al di fuori delle strisce o passando davanti ai mezzi pubblici. Ebbene sì, anche chi va a piedi ha i suoi doveri. In alcune circostanze le violazioni commesse, come quella di attraversare all’improvviso, sono così gravi da assurgere ad unica causa del sinistro sgravando di qualsiasi responsabilità chi guida il mezzo investitore. Particolarmente interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 42018/2022, che ha mandato definitivamente assolto dall’accusa di omicidio un automobilista per l’investimento del pedone, poi deceduto, sbucato all’improvviso davanti all’auto. Per quanto concerne i ciclisti, l’art. 182 del Codice della Strada prevede sia degli obblighi, tra i quali quello di procedere su fila unica (è concesso l’affiancamento di due ciclisti quanto uno di essi è un minore di dieci anni), di reggere il manubrio con almeno una mano, di transitare sulle piste ciclabili riservate, di fermarsi al segnale di STOP, al pari delle auto, e dei divieti, come quello di condurre animali o farsi trainare da essi o da altri veicoli, di trasportare altre persone in bici, a meno che il mezzo non sia appositamente predisposto, ad esempio con il seggiolino per bimbi che possono essere trasportati purché di età inferiore agli otto anni. A questi obblighi e divieti, si aggiungono le regole di circolazione, ad esempio la svolta deve sempre essere segnalata sporgendo il braccio nella direzione che si deve prendere o se si sopraggiunge ad un semaforo ove sono già ferme delle auto, il ciclista si deve arrestare dietro alle stesse e non affiancarsi. Non è da dimenticare, infine, che la bicicletta deve essere in regola per la circolazione su strada, dotata di fanali funzionanti e di catadiottri, e che il ciclista che circola fuori dal centro abitato, o in galleria, ha l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti.

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