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Risarcimento del danno: e se l’imputato è nullatenente?
Prendiamo spunto dal clamore mediatico suscitato dall’ennesimo caso di femminicidio, che ha condotto alla condanna all’ergastolo dell’imputato, per parlare di un aspetto alcune volte trascurato, ma non meno importante, ovvero quello del risarcimento del danno a seguito della condanna penale.
Nel caso specifico, la Corte d’Assise del Tribunale di Venezia ha condannato l’imputato anche a risarcire i danni patrimoniali e non a favore delle parti civili costituite, rimettendo le parti avanti il giudice civile per la relativa liquidazione e, contestualmente, lo ha condannato al pagamento sempre in favore delle parti civili costituite di varie somme a titolo di provvisionali immediatamente esecutive.
Prima di tutto è importante sottolineare come qualunque fatto illecito, colposo o doloso, che causa alla vittima un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno mediante la corresponsione, generalmente, di una somma di denaro equivalente al pregiudizio arrecato o, quando ciò non sia possibile, di un importo che sia compensativo del danno patito.
La sede più consona per la quantificazione del risarcimento del danno è quella avanti il giudice civile, azione che serve all’accertamento e alla liquidazione del danno nel suo intero ammontare.
Tuttavia, è prevista la facoltà della vittima del reato, o delle altre persone che dallo stesso hanno subìto un danno, di chiederne il risarcimento in sede penale attraverso la costituzione di parte civile che consente alla parte danneggiata di ottenere una cosiddetta provvisionale, ovvero un anticipo forfettizzato del risarcimento.
Il giudice penale, con la sentenza di condanna dell’imputato, decide anche sulle domande di restituzione e/o di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili costituite liquidando, ove possibile, integralmente il danno oppure, come più spesso avviene, emettendo una sentenza generica di condanna e rimettendo le parti avanti il giudice civile per la definitiva quantificazione. La provvisionale dev’essere espressamente chiesta dalla parte civile, quindi non scaturisce automaticamente dalla semplice costituzione in giudizio. La condanna al pagamento della provvisionale emessa dal giudice penale ha natura di provvedimento immediatamente esecutivo, ovvero obbliga il condannato a pagare immediatamente quanto dovuto alla vittima se non vuole subire le conseguenze di un pignoramento.
Ma se il condannato non riesce a pagare? È chiaro che, sia in sede civile che in sede penale, la possibilità per la parte civile di ottenere effettivamente il ristoro del danno è subordinata alla capacità economica, patrimoniale e reddituale del condannato; qualora quest’ultimo fosse nullatenente, la condanna resterebbe solo sulla carta, fatta salva in ogni caso la possibilità di porre in esecuzione la sentenza di condanna anche negli anni successivi, sfruttando la possibilità che negli anni la situazione economica del condannato sia modificata.