giovedì, 17 ottobre 2024
Meteo - Tutiempo.net

Responsabilità del dentista per mancata diagnosi

17/10/2024

Nel vasto panorama dei danni per errore medico, vi sono quelli che si verificano in ambito odontoiatrico. Esaminiamo un caso di qualche anno fa, che ha affrontato i tre gradi di giudizio. Un paziente ha citato davanti al Tribunale il proprio dentista chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti a negligenza professionale nell’esecuzione di una terapia odontoiatrica. In sede di prima visita, il paziente era stato sottoposto ad indagini radiografiche prima di applicare la protesi dentaria. Successivamente, il paziente aveva iniziato ad avere grossi fastidi, avvertendo dolore e difficoltà masticatorie, causati, come successivamente appurato, dalle devitalizzazioni fatte male da un altro professionista e non dalla protesi, la quale non aveva dato origine ad alcuna infezione. Il dentista, pertanto, non si riteneva responsabile, tanto più che la protesi era stata costruita in maniera corretta. Tuttavia, la Corte di cassazione ha dato ragione al paziente e, confermando la sentenza della Corte d’appello, pur in presenza di un lavoro completato a regola d’arte per quanto riguarda la costruzione della protesi dentaria, ha sottolineato come, in merito alla responsabilità del dentista, ciò non sia sufficiente per esonerarsi da responsabilità, essendo necessario agire in modo diligente, verificando, a tal fine, la reale situazione dei denti anche alla luce di interventi precedenti. I magistrati hanno colto l’occasione per ricordare che l’art. 2226 del codice civile che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell’installazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come beni materiali, le difformità o i difetti eventualmente presenti, avendo rilievo assorbente l’attività riservata al medico dentista di diagnosi delle situazioni del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Il dentista, dunque, avrebbe dovuto verificare innanzitutto che otturazioni, estrazioni, devitalizzazioni e qualsiasi altro intervento precedente fosse stato eseguito a regola d’arte. Secondo la Corte, non basta concentrarsi sul proprio operato. Il dentista o l’odontoiatra che mettono mano alla bocca del paziente devono prima verificare che i precedenti trattamenti sui denti, fatti da altri professionisti, siano stati eseguiti correttamente. Qualora, infatti, si peggiori il danno già esistente, il medico paga le conseguenze anche per conto del suo collega che lo ha preceduto.

SEGUICI
EDITORIALI
archivio notizie
06/08/2024

Non tutti potranno beneficiare di una vacanza al mare o ai monti o di un viaggio. Oltre a tanti anziani,...

04/07/2024

Un “manifesto programmatico”

Ricordo che due sposi mi dissero che a loro il nuovo vescovo è subito piaciuto...

06/06/2024

Si tratta, da parte nostra, di un importante diritto-dovere civico, perché, per molti aspetti, è in gioco...

TREVISO
il territorio