Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...
Le regole da seguire durante i saldi per evitare brutte sorprese
Il 5 gennaio sono iniziati anche in Veneto, e nella maggior parte delle Regioni italiane, i saldi di fine stagione, occasione per negozianti e clienti per fare ottimi affari.
Ma siamo certi di conoscere le regole da seguire per evitare brutte sorprese?

Cominciamo col dire che una cosa sono le vendite di fine stagione, limitate solo a due periodi dell’anno (inverno ed estate) per consentire la svendita di prodotti a carattere stagionale o “di moda”, altra cosa sono invece le liquidazioni, che possono essere effettuate dal commerciante in qualunque momento dell’anno e per i più vari motivi (cessazione attività, rinnovo locali) o le vendite promozionali che, al contrario, non hanno limiti di durata o di tempo ma non possono coincidere con il periodo dei saldi o essere effettuate nei quaranta giorni precedenti.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo numero 114 del 1998, la cosiddetta riforma del commercio, che detta le regole per i negozianti.
Innanzitutto la merce posta in saldo deve essere esposta ben separata dalla merce venduta a prezzo ordinario al fine di evitare possibili fraintendimenti con l’acquirente, il prezzo di vendita deve essere indicato sul cartellino, o comunque esposto, e deve riportare il prezzo ordinario, la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato.
E’ anche bene sapere che il prezzo esposto è vincolante per il negoziante: così, se arriviamo alla cassa e ci viene chiesto un prezzo diverso da quello indicato possiamo pretendere che ci venga applicato il prezzo esposto.
E per il cambio merce? Molto spesso il consumatore è convinto di poter liberamente cambiare idea sull’acquisto, in ogni momento, ma non è così.
Il commerciante non è obbligato a cambiare la merce, a meno che il bene non sia palesemente difettoso, nel qual caso il compratore potrà pretendere il cambio o la riparazione gratuita o, ove questo non sia possibile, la riduzione o la restituzione integrale del prezzo, a patto che il consumatore denunci il difetto entro due mesi dalla scoperta dello stesso ed esibisca lo scontrino o la fattura.
Al contrario, se il prodotto non è difettoso e lo abbiamo acquistato in negozio, non ci è concesso cambiare idea; il cosiddetto diritto di recesso per ripensamento è possibile solo in caso di acquisti effettuati fuori dei locali commerciali (ovvero online, al telefono, per strada).
In questo caso il compratore, entro quattordici giorni dal ricevimento della merce e senza obbligo di indicare i motivi specifici, può esercitare il diritto di recesso e, quindi, restituire la merce e pretendere il rimborso del prezzo e delle spese di spedizione.
Infine, chi controlla che i negozianti non facciano i “furbi”?
La polizia locale del Comune che può anche accedere ai punti vendita e vigilare sul corretto svolgimento dei saldi.