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Le regole da seguire durante i saldi per evitare brutte sorprese

Il 5 gennaio sono iniziati anche in Veneto, e nella maggior parte delle Regioni italiane, i saldi di fine stagione, occasione per negozianti e clienti per fare ottimi affari.
Ma siamo certi di conoscere le regole da seguire per evitare brutte sorprese?

10/01/2019

Cominciamo col dire che una cosa sono le vendite di fine stagione, limitate solo a due periodi dell’anno (inverno ed estate) per consentire la svendita di prodotti a carattere stagionale o “di moda”, altra cosa sono invece le liquidazioni, che possono essere effettuate dal commerciante in qualunque momento dell’anno e per i più vari motivi (cessazione attività, rinnovo locali) o le vendite promozionali che, al contrario, non hanno limiti di durata o di tempo ma non possono coincidere con il periodo dei saldi o essere effettuate nei quaranta giorni precedenti.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo numero 114 del 1998, la cosiddetta riforma del commercio, che detta le regole per i negozianti.
Innanzitutto la merce posta in saldo deve essere esposta ben separata dalla merce venduta a prezzo ordinario al fine di evitare possibili fraintendimenti con l’acquirente, il prezzo di vendita deve essere indicato sul cartellino, o comunque esposto, e deve riportare il prezzo ordinario, la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato.
E’ anche bene sapere che il prezzo esposto è vincolante per il negoziante: così, se arriviamo alla cassa e ci viene chiesto un prezzo diverso da quello indicato possiamo pretendere che ci venga applicato il prezzo esposto.
E per il cambio merce? Molto spesso il consumatore è convinto di poter liberamente cambiare idea sull’acquisto, in ogni momento, ma non è così.
Il commerciante non è obbligato a cambiare la merce, a meno che il bene non sia palesemente difettoso, nel qual caso il compratore potrà pretendere il cambio o la riparazione gratuita o, ove questo non sia possibile, la riduzione o la restituzione integrale del prezzo, a patto che il consumatore denunci il difetto entro due mesi dalla scoperta dello stesso ed esibisca lo scontrino o la fattura.
Al contrario, se il prodotto non è difettoso e lo abbiamo acquistato in negozio, non ci è concesso cambiare idea; il cosiddetto diritto di recesso per ripensamento è possibile solo in caso di acquisti effettuati fuori dei locali commerciali (ovvero online, al telefono, per strada).
In questo caso il compratore, entro quattordici giorni dal ricevimento della merce e senza obbligo di indicare i motivi specifici, può esercitare il diritto di recesso e, quindi, restituire la merce e pretendere il rimborso del prezzo e delle spese di spedizione.
Infine, chi controlla che i negozianti non facciano i “furbi”?
La polizia locale del Comune che può anche accedere ai punti vendita e vigilare sul corretto svolgimento dei saldi.

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