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Distanza obbligatorie per le sale del gioco d’azzardo

16/09/2024

Il gioco d’azzardo è connesso a diverse problematiche sia di tipo sanitario che socioeconomico. In assenza di una normativa nazionale omogenea - le uniche norme sono contenute nella Legge 189 del 2012 di conversione del cosiddetto Decreto Balduzzi che tuttavia riguarda più in generale la riforma sanitaria - nel corso degli anni gli Enti locali, Regioni e Comuni, hanno introdotto diverse misure volte a fronteggiare gli effetti negativi e patologici delle scommesse. Una di queste misure è, appunto, il Distanziometro che mira a prevenire e limitare la piaga sociale della dipendenza da gioco d’azzardo. Si tratta in poche parole della previsione, adottata ormai da tutte le Regioni italiane e dalla gran parte dei Comuni, di distanze minime per l’apertura di sale da gioco rispetto a luoghi definiti “sensibili” perché frequentati da categorie di soggetti che si presumono particolarmente fragili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo. La Regione Veneto ha approvato nel 2019 la legge sulla prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico prevedendo, tra l’altro, il divieto di collocare apparecchi per il gioco (ad esempio le slot machine) in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri da servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture ambulatoriali, luoghi di aggregazione socio culturali, oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, compro oro, stazioni ferroviarie e di autocorriere, residenze per anziani e strutture ricettive per categorie protette. Inoltre, sono previste delle limitazioni orarie su tutto il territorio regionale con fasce di interruzione del gioco dalle ore 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20. Il Distanziometro, nel corso degli anni, ha generato un ampio contenzioso giudiziario, un po’ in tutte le Regioni, dovuto all’interpretazione delle normative locali troppe volte lacunose. Le pronunce degli organi giudiziari amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno riguardato principalmente l’ambito applicativo del distanziometro regionale ponendo l’attenzione sulla distinzione tra sale giochi e sale scommesse arrivando a sentenziare l’inapplicabilità del distanziometro regionale alle sale scommesse. La motivazione di dette decisioni è piuttosto bizzarra; in sostanza, i giudici amministrativi hanno da tempo ritenuto che la raccolta di scommesse su eventi sportivi, e non, avviene in gran parte a distanza e prevalentemente online. Pertanto, l’imposizione del distanziometro a dette attività sarebbe sostanzialmente inutile o di scarsa utilità in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia potendo lo scommettitore effettuare la giocata anche in via telematica. In sostanza, i giudici hanno ritenuto più insidioso il gioco d’azzardo mediante slot machine e videolottery piuttosto che quello attuato con le scommesse. È evidente che le pronunce dei giudici, seppure sorrette dal dato letterale delle norme regionali, non risultano altrettanto giustificate dal ragionamento logico. Tant’è che è del 9 agosto scorso l’emanazione da parte della Regione Veneto della Legge Regionale n. 20 la quale, ad integrazione della normativa già esistente, ha esteso l’ambito di applicazione del distanziometro anche alle sale scommesse.

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