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Animali in condominio: quali sono i limiti?

La regola generale è che l’assemblea dei condòmini non può vietare di detenere degli animali domestici. Seppure con le dovute cautele.

Il sentimento, sempre più diffuso, di affezione verso il mondo animale ha portato all’introduzione di svariate norme a tutela della vita e del benessere animale e del rapporto uomo-animale, il più delle volte precedute e sollecitate dalle pronunce dei giudici di merito e della Corte di Cassazione.

Così, ad esempio, la legge n. 220 del 2012 di riforma del Condominio, ha modificato l’art. 1138 del Codice civile aggiungendo il quarto comma che recita “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. La norma parla in modo generico di “animali domestici” e di “regolamento”; per “animali domestici” non vi sono dubbi che ci si riferisca a cani e gatti, mentre potrebbero sorgere delle perplessità, stante l’astrattezza della legge, per altri tipi di animali meno comuni come conigli, ratti, cincillà, furetti.

Non parrebbero esserci dubbi sul fatto che la norma abbia voluto escludere gli animali esotici - intendendo le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà sul territorio nazionale - quindi sicuramente i rettili. Per quanto riguarda, invece, la nozione di “regolamento”, la giurisprudenza ha inteso in modo pressoché unanime, che la legge faccia riferimento ai regolamenti condominiali assembleari, ovvero quelli votati a maggioranza qualificata dall’assemblea, escludendo, quindi, che l’art. 1138 del Codice civile si applichi ai regolamenti condominiali contrattuali - ovvero quelli predisposti dall’originario proprietario dello stabile, generalmente il costruttore, ed allegati all’atto di compravendita dei singoli appartamenti - e, ciò, in funzione proprio della natura contrattuale di tale regolamento.

Per lo stesso motivo, nell’ambito di un regolare contratto di locazione, è lecita la clausola nella quale il proprietario vieti all’inquilino di detenere animali domestici in casa, sussistendo la libertà di accordo tra le parti.

Al di fuori di tali eccezioni, la regola generale è che l’assemblea dei condòmini non può vietare di detenere degli animali domestici. E’ ovvio che l’animale non dovrà creare disturbo, oltre la normale tollerabilità, pericolo per gli altri condòmini o danneggiare le parti comuni dell’edificio. Inoltre, gli animali possono accedere alle parti comuni del condominio seppure con le dovute cautele: ad esempio, i cani non potranno essere lasciati liberi o incustoditi, ma dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio, non più lungo di 150 centimetri, e muniti di museruola se appartenenti alle cosiddette “razze pericolose” o in presenza di soggetti fragili, quali bambini, anziani o persone che potrebbero temerne la presenza e comunque, in ogni caso, all’interno dell’ascensore. Ma cosa succede se il regolamento di condominio dovesse vietare il possesso di animali domestici? La delibera è annullabile dal giudice se l’argomento era inserito nell’ordine del giorno mentre se non lo era, perché ad esempio discusso tra gli argomenti “vari ed eventuali”, la delibera è nulla senza nemmeno la necessità della pronuncia del giudice in quanto contraria alla legge. (avv. Silla Grava, avv. Monica Fanton)

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