Come sempre, per l’occasione, la “Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia...
Aspetti giuridici dell’influencer
Entrata nell’uso comune ormai da qualche anno, la parola “influencer” si è meritata un posto in tutti i dizionari della lingua italiana. Il suo significato è associato al contesto del web e dei social network, ma non è sempre stato così. Secondo Zanichelli, il termine risale al XVII secolo, mentre l’Accademia della Crusca indica una data ancora più precisa: il 1664. La sua origine è ovviamente anglofona, dal verbo “to influence”, che significa influenzare. Un influencer, dunque, è una figura in grado di influenzare, in senso positivo, i potenziali clienti di un prodotto o servizio semplicemente parlandone o raccomandandolo. I social media sono i luoghi prediletti in cui questo avviene ed è la ragione per cui, talvolta, si parla di web influencer o social influencer. Il meccanismo, come abbiamo capito, è ben più antico degli ambienti digitali: opinion leader e testimonial sono, infatti, degli “antenati” degli influencer e hanno da sempre sfruttato l’influenza sociale per incidere sulle scelte di un gruppo di riferimento. Ma come viene qualificata questa figura dal punto di vista giuridico? Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, l’influencer che promuove in via stabile e continuativa i prodotti di un’azienda online deve essere inquadrato come agente di commercio. L’articolo di riferimento del Codice civile è il 1742 che fornisce la nozione di contratto di agenzia con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Secondo la sentenza citata, non è necessario che l’influencer si rivolga individualmente ai propri followers, per incoraggiarli all’acquisto, per essere considerato agente di commercio. L’agente non è tenuto a cercare direttamente i clienti e la “zona determinata” (di cui all’art. 1742 c.c.) in cui opera non deve necessariamente essere geografica, ma è determinata dal gruppo di followers che effettuano gli ordini. L’importante è che la sua attività sia finalizzata alla conclusione degli affari per i quali viene remunerato e sia svolta in modo stabile e continuativo. Gli elementi della stabilità e continuità dell’attività promozionale sono evidenziati dalla natura del contratto a tempo indeterminato e dal pagamento regolare delle provvigioni. Il Giudice ha inoltre precisato che risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni (come lo è l’agente), atteso che il mercato in questione, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte. Tale attività non può dunque dirsi lasciata alla libera iniziativa personale dell’influencer. Sulla questione è intervenuta anche l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che, rilevata la crescente diffusione di contenuti pubblicati online tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha adottato Linee guida con l’intenzione di individuare le disposizioni del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi) che gli influencer sono tenuti a rispettare con particolare riferimento ai principi di trasparenza e correttezza dell’informazione e all’applicazione della disciplina in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona.