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Si può ereditare il diritto di usufrutto?

17/05/2024

L’usufrutto è il diritto attribuito ad un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) traendo dalla cosa ogni utilità che questa può dare con l’unico limite di rispettarne la destinazione economica. L’articolo 979 del Codice civile dispone che la durata dell’usufrutto non possa eccedere la vita dell’usufruttuario mentre se è costituito a favore di una persona giuridica (ad esempio una società) non possa durare più di trent’anni. Di norma, quindi, l’usufrutto è un diritto che è destinato a cessare con la conseguenza che, allo scadere del termine o alla morte dell’usufruttuario, il bene ritorna al nudo proprietario. È quella che, nella prassi, si definisce riunione di usufrutto. La regola appena descritta, tuttavia, può subire delle eccezioni, ovvero ci sono due casi in cui l’usufrutto non si estingue alla morte dell’usufruttuario bensì passa in successione. È il caso dell’usufrutto congiuntivo e di quello successivo che, in entrambe le ipotesi, devono essere previsti espressamente nell’atto che li costituisce. Si parla di usufrutto congiuntivo quando il diritto viene attribuito a più soggetti congiuntamente con la previsione di un vero e proprio diritto di accrescimento a favore dell’usufruttuario superstite. Un esempio ne è l’usufrutto costituito su un terreno agricolo a favore di due fratelli con espressa previsione che, alla morte di uno dei due, il diritto competerà per intero al fratello ancora in vita. L’usufrutto poi cesserà definitivamente alla morte anche dell’altro fratello. Si segnala una recente ordinanza della Corte di cassazione, la numero 10531 del 2024, nella quale la Suprema Corte ha stabilito che l’usufrutto dei coniugi sulla casa di abitazione costituito “loro vita natural durante” si considera congiuntivo; pertanto, è da escludere che alla morte di uno dei due coniugi vi possa essere la riunione di usufrutto a favore del nudo proprietario perché il diritto di usufrutto verrà, per così dire, ereditato dal coniuge superstite. Si parla, invece, di usufrutto successivo quando esso venga attribuito a più soggetti, per l’appunto in via successiva, al momento della morte dell’usufruttuario precedente. Prendendo l’esempio dei due fratelli, l’usufrutto è successivo quando, alla costituzione dello stesso, l’usufrutto sia attribuito ad uno solo dei due con la previsione che, alla morte di questi, l’usufrutto debba passare al fratello ancora in vita. L’usufrutto successivo non può essere costituito né per testamento né per donazione con la conseguenza che, in tali ipotesi, il diritto non verrà trasmesso per successione, ma cesserà con la morte del primo beneficiario. La Corte di cassazione ha pacificamente ritenuto valido anche il cosiddetto usufrutto successivo improprio il quale si configura quando il proprietario di un bene lo vende ad altri a titolo oneroso (quindi mediante una compravendita e non con una donazione) riservando per sé stesso l’usufrutto con la previsione che, alla sua morte, il diritto passerà ad un terzo o a più terzi. In questo caso, alla morte dell’usufruttuario, il diritto si trasmetterà ai soggetti già designati congiuntamente e non in via successiva.

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